L’Amministrazione finanziaria avrà due anni di tempo in più per accertare le dichiarazioni e gli altri adempimenti dei contribuenti: i poteri di controllo e rettifica potranno essere esercitati sino al 31 dicembre 2022.
Saranno inoltre ricompresi da tale slittamento di proroga dei termini anche i periodi pregressi e non ancora decaduti come ad esempio, l’intera annualità d’imposta 2015 o addirittura al 2014 in ipotesi di omessa dichiarazione.
Secondo quanto stabilito dal comma 4 dell’art. 67 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, in riferimento ai termini di prescrizione e decadenza, si applica l’articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. Quest'ultima norma disciplina la sospensione dei termini per eventi eccezionali e prevede che “I termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione […] per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell’anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, […], fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione”
Pertanto, visto che la pandemia in atto è considerata un evento eccezionale, l’Agenzia delle entrate, per le pratiche le cui verifiche dovevano scadere il 31 dicembre 2020, potrà effettuare gli accertamenti fino a due anni dopo la naturale scadenza prevista per legge, ovvero al 31 dicembre 2022.
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Avvocato Alessio Agostini
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