L'identità personale prevista dall’art. 2 della Costituzione deve essere tutelata anche nel mondo virtuale dei social network e della rete, ogni essere umano ha infatti il diritto a vedere riflessa nella società una rappresentazione di sé che corrisponda alla sua reale identità. L'identità digitale è ormai generalmente riconosciuta dall’ordinamento che ne sanziona il furto o l’indebito utilizzo: ad esempio, l’art. 640 ter del codice penale, rubricato frode informatica, prevede una circostanza aggravante se il fatto è commesso "con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale". È inoltre previsto dall’art. 494 del codice penale il delitto di sostituzione di persona. Detto reato punisce con la reclusione fino ad un anno, a meno che il fatto non costituisca un altro delitto contro la fede pubblica, la condotta di “chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici.” Il bene giuridico tutelato dalla norma è la fede pubblica, ossia l’affidamento della generalità dei consociati sulla genuinità e veridicità di determinati segni o attestazioni. L’art. 494 c.p. prevede quattro ipotesi tassative attraverso le quali si perfeziona il reato: Per la sussistenza del reato è richiesto il dolo. In particolare è necessario il dolo specifico, ovvero la volontà di procurare a sé o ad altri un vantaggio patrimoniale o non patrimoniale o anche di recare ad altri un danno; resta irrilevante il raggiungimento del vantaggio perseguito. Pertanto, creare false identità virtuali o falsi profili Facebook costituiscono attività punite a norma dell’art. 640 c.p.: queste attività non ledono soltanto la fiducia del singolo utente ma turbano un equilibrio più ampio, quello della comunità intera degli utenti che devono poter fare affidamento sulla lealtà delle identità con le quali intrattengono rapporti virtuali. Costituiscono esempi di condotte che integrano il delitto di sostituzione di persona: - la creazione ed utilizzazione di un "profilo" su un social network, utilizzando abusivamente l’immagine di una persona del tutto inconsapevole, associata ad un "nickname" di fantasia ed a caratteristiche personali negative" (Sez. 5, n. 25774 del 23/04/2014); - attribuirsi un falso nome in modo da poter avviare una corrispondenza con soggetti che, altrimenti, non gli avrebbero concesso la loro amicizia e confidenza; - la falsa attribuzione di una qualifica professionale, la norma punisce infatti anche le attribuzioni di qualità cui la legge attribuisce effetti giuridici. Si pensi alle false identità su skype o su social network di chi millanta posizioni professionali di prestigio per corteggiare le vittime, invitarle a falsi colloqui di lavoro o per aumentare i propri follower; Secondo la Corte di Cassazione (sentenza 652 del 10 gennaio 2020) è applicabile al delitto di sostituzione di persona l’esimente della live tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) nel caso in cui un soggetto si sia sostituito ad un altro su un social network quando, tenuto conto delle modalità e dell’entità del danno o del pericolo, la condotta risulta isolata.
1) sostituzione fisica della propria all’altrui persona, che consiste nell’assunzione di contegni idonei a far apparire la propria persona diversa da quella che è;
2) attribuzione a sé o ad altri di un falso nome, laddove per nome si intende uno qualsiasi dei contrassegni di identità, come il prenome, il nickname, il luogo di nascita, la paternità, ecc….;
3) attribuzione di un falso stato, cioè la condizione complessiva della persona nella società, comprendente la cittadinanza, la capacità di agire, la potestà familiare, la condizione di coniugato, i rapporti di parentela, ecc…;
4) attribuzione di una qualità cui la legge collega effetti giuridici (come nel caso di chi dichiari di aver raggiunto la maggiore età), purché la qualità in questione sia essenziale per la realizzazione dell’atto giuridico.
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