Secondo la Corte di Cassazione non deve essere convalidato l’arresto in flagranza di reato del soggetto incensurato che sia stato trovato in possesso di una modica quantità di sostanza stupefacente e che si sia da subito mostrato collaborativo con le forze dell’ordine. L’art. 381 c.p.p. che disciplina l’arresto facoltativo in flagranza prevede per gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria la facoltà di arrestare chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni ovvero di un delitto colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni. Il comma 4 del citato articolo precisa che nelle ipotesi previste dal medesimo articolo si procede all'arresto in flagranza soltanto se la misura è giustificata dalla presenza dei seguenti parametri tra loro alternativi: a) gravità del fatto; b) dalla pericolosità del soggetto desunta dalla sua personalità o dalle circostanze del fatto. La Suprema Corte con sentenza dell’11 marzo 2020, n. 9733 ha stabilito che l’oggetto della valutazione del Giudice per le indagini preliminari effettuata in sede di udienza di convalida dell’arresto non verte sulla verifica dei presupposti della responsabilità penale del soggetto, ma consiste in una valutazione sulla presenza delle condizioni formali dell'arresto (esistenza della flagranza, titolo del reato, osservanza dei termini) e sulla ragionevolezza dello stesso. Detti requisiti dovranno essere indicati nel verbale di arresto nel quale la P.G. è tenuta a indicare le ragioni che hanno determinato l'adozione della misura precautelare, anche se ciò non si deve tradurre in un obbligo di specifica motivazione, essendo sufficiente che il giudice della convalida sia posto in grado di verificare dall'integrale contesto emergente dal verbale o da atti ad esso complementari l'osservanza dei presupposti fissati dalla norma. Studio Legale
Secondo quanto stabilito dagli ermellini nella menzionata sentenza, il giudice per le indagini preliminari, ponendosi nella posizione di chi ha effettuato l’arresto, dovrà valutare sulla base degli elementi al momento conosciuti se la misura rimane ricompresa nei limiti discrezionali della polizia giudiziaria; in altre parole il giudice per le indagini preliminari dovrà valutare in base agli elementi conosciuti dalla P.G. al momento dell’arresto se vi sono i requisiti per procedere all arresto in flagranza previsti dal 4° comma dell’art 381 c.p.p. ossia la gravità del fatto e la pericolosità del soggetto.
Avvocato Alessio Agostini
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Pergola (PU)