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CYBERBULLISMO E DIDATTICA A DISTANZA: CHI RISPONDE DI CONDOTTE OFFENSIVE O DENIGRATORIE COMMESSE DURANTE LA DA

2021-04-07 09:06

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CYBERBULLISMO E DIDATTICA A DISTANZA: CHI RISPONDE DI CONDOTTE OFFENSIVE O DENIGRATORIE COMMESSE DURANTE LA DAD?

CYBERBULLISMO E DIDATTICA A DISTANZA: RESPOBNSABILITA' DELLE CONDOTTE OFFENSIVE O DENIGRATORIE COMMESSE DURANTE LA DAD

CYBERBULLISMO E DIDATTICA A DISTANZA: CHI RISPONDE DI CONDOTTE OFFENSIVE O DENIGRATORIE COMMESSE DURANTE LA DAD?


La pandemia ha costretto il mondo ad adattarsi a nuove realtà e metodologie, come la DAD. Attraverso le video lezioni, gli studenti si collegano ogni giorno in aule virtuali insieme ai docenti, che provano a portare avanti i programmi scolastici del Miur.


La didattica a distanza ha comportato l’esposizione inconsapevole di molti ragazzi a malintenzionati che potrebbero diffondere in qualsiasi momento immagini o video, senza alcuna autorizzazione.


Con il Coronavirus inoltre il Cyberbullismo è diventato ancora più difficile da controllare, perché la nostra quotidianità si svolge prevalentemente in rete. Anche per questo motivo i casi del “bullismo digitale” sono aumentati negli ultimi mesi.


Gli atti di cyberbullismo ledendo interessi personali-privati determinano il sorgere di obblighi riparatori/risarcitori di natura civilistica. Tale forma di responsabilità può ricadere sui genitori, i quali sono tenuti a risarcire il danno cagionato dal figlio, sulla base di un presunto culpa in educando. Analogamente, l’obbligo risarcitorio può ricadere sul personale docente, qualora l’episodio criminoso degli allievi, che cagioni danni a terzi, si consumi negli ambienti scolastici e nel tempo in cui gli stessi erano sotto la loro vigilanza, la c.d. culpa in vigilando.


In caso di DAD, si parla di aule virtuali, ma gli obblighi giuridici gravanti sul personale docente restano analoghi. Potendo gli stessi coniugarsi con quelli imposti alla compente famiglia, convergendo verso il fine comune della corretta educazione.


RESPONSABILITA' PENALE


Delle conseguenze penali risponderà sempre e solo l'AUTORE dell'atto di cyberbullismo se ultraquattordicenne, seppure in alcuni casi il Tribunale per i minorenni può applicare misure di carattere amministrativo, senza limiti di età, nei confronti di “minori irregolari per condotta o carattere”.


RESPONSABILITA' CIVILE


Tali azioni possono determinare anche il sorgere di obblighi risarcitori di natura civilistica.


Tale forma di responsabilità può ricadere sui GENITORI, i quali sono tenuti a risarcire il danno cagionato dal figlio, sulla base di una presunta culpa in educando: tra i doveri educativi dei genitori rientrano infatti anche quelli di insegnare ai figli l’uso corretto delle tecnologie, a sorvegliare sul corretto uso delle piattaforme digitali, impedendo qualsiasi tentativo di accesso anonimo o con pseudonimi e reprimere qualsiasi manipolazione di immagini catturate in videolezione e la loro diffusione; vigilare e intervenire tempestivamente sui comportamenti che, anche on-line, devono essere improntati all’osservanza dei principi di civile convivenza, al rispetto reciproco e a garanzia del rispetto dei diritti e delle libertà delle persone.


Analogamente, l’obbligo risarcitorio può ricadere sulla SCUOLA (personale docente o dirigente), qualora l’episodio criminoso degli alunni, che cagioni danni a terzi, si consumi negli ambienti scolastici (in caso di DAD si parla di aule virtuali) e nel tempo in cui gli stessi erano sotto la loro vigilanza, senza che siano stati posti in essere tutte le azioni di prevenzione di cui alla L. 71/2017.


 


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